martedì 26 aprile 2011

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE SU INQUINAMENTO ACUSTICO

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE SU INQUINAMENTO ACUSTICO

Caricato da isolapulita


TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE E RICHIESTA DI PROSECUZIONE
DELLE INDAGINI
Ill. mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,
l'Avv. Antonio Canto del Foro di Palermo, con studio in Palermo, via Croce Rossa, n. 113, difensore delle persona offese dal reato, nel procedimento penale n. 12864/06, a carico di La Maestra Giovanni,
PREMESSO
- che con atto in data 24/10/07, il Pubblico Ministero ha effettuato richiesta di archiviazione della notizia di reato;
- che tale richiesta è stata notificata all'esponente in data 07/11/07;
- che la notizia di reato è stata considerata infondata, in quanto dagli elementi di indagine raccolti, il P.M. ha ritenuto che gli stessi non fossero idonei per sostenere l’accusa in giudizio;
ciò premesso,
assume questa difesa, che le indagini eseguite sono prive del necessario approfondimento ed evidenziano una carente analisi della problematica sottostante alla richiesta di tutela avanzata da 23 persone offese dal reato, per due sostanziali ragioni:
a)il documento, unico elemento d’indagine sul quale è stata ritenuta infondata la notizia di reato,  non è stato correttamente interpretato;
b)il medesimo organo che ha rilevato i dati contenuti nel suddetto documento, l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.) ha eseguito di recente, dal 17/08/07 al 19/09/07, un ulteriore accertamento tecnico a seguito del quale i limiti consentiti dalla normativa vigente sono stati inequivocabilmente superati.
In riferimento al suddetto si espone quanto segue:
gli accertamenti  compiuti dall’A.R.P.A. risalgono ad un periodo precedente alla presentazione della denuncia-querela: quest’ultima, difatti, è stata sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Isola delle Femmine dal sig. Solina Fabio nel Settembre del 2006, mentre i rilevamenti tecnici sono stati effettuati più di sei mesi prima, nel Febbraio 06;
è evidente che sarebbe stata maggiormente efficace e pertinente un’ indagine tecnica susseguente alla presentazione della querela, almeno nell’ottica di una efficiente  valutazione di causa ed effetto;
ciò nonostante non è questo l’elemento ( temporale) costituente la ragione principe dell’odierno argomentare;
l’attenzione, difatti, deve spostarsi verso le dichiarazione ed osservazioni che palesemente emergono dal citato documento di natura tecnica;
scrivono i tecnici:
- ” … è stato rilevato un rumore sordo e persistente…”, dunque non esistono 23 soggetti affetti da virus collettivo, ma vi è una concreta realtà, ovvero  un rumore sordo e persistente che li disturba “;
 -“…è stata scelta l’abitazione … pur non particolarmente vicina…”, si immagini cosa subiscono quelle più vicine;
-per quanto attiene alle vibrazioni, le stesse nonostante percepite, non vengono rilevate per assenza di normativa specifica, quindi, per una lacuna legislativa, il cittadino rimane privo di tutela…sig!
Ma proseguiamo,
viene espressamente precisato che i valori rilevati sono considerati come “rumore ambientale” e quindi come la somma di tutte le sorgenti ivi compresi i macchinari della Italcementi,
 pertanto, specificano al successivo punto, con indubbia chiarezza che “ dai rilevamenti effettuati non è stato possibile valutare il rumore residuo, con i macchinari dell’Italcementi non attivi, in quanto la stessa Ditta non ha partecipato agli accertamenti/monitoraggi”, prima di commentare tale affermazione di incontrovertibile rilevanza, per onor di completezza la rapportiamo all’altra affermazione sempre contenuta nel documento in esame e cioè “ la valutazione della tollerabilità del rumore immesso dall’Italcementi nell’ambiente abitativo oggetto di misura richiede necessariamente la valutazione della differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, per verificare il rispetto del limite –differenziale- di 3dB indicato in giurisprudenza come limite di tollerabilità”;
queste sono le dichiarazioni dei tecnici dell’A.R.P.A. i quali sostanzialmente dicono che per delineare l’effettivo quadro della situazione occorre eliminare i rumori dei macchinari e valutare se il residuo supera i limiti tollerabili;
orbene, nonostante questa univoca e chiara precisazione, risultante dall’unico elemento d’indagine raccolto, il P.M., pilatescamente, probabilmente pensando alla salvaguardia dei posti di lavoro, decide, con una palese insufficiente motivazione, che la notizia criminis è infondata e richiede l’archiviazione del caso.
Afferma questo legale, a contrario, che l’unica attività da ritenere insufficiente è rappresentata proprio dalle indagini svolte, le quali dovevano, a nostro avviso, approfondire, innanzi tutto la questione appena descritta, e cioè verificare i limiti differenziali a macchine spente, quindi andava approfondita la disciplina giuridica in materia, tanto le norme, quanto la giurisprudenza, ed in ultimo, siccome già informati, anche se solo verbalmente (come di seguito preciseremo) acquisire i nuovi accertamenti tecnici  compiuti sempre dall’A.R.P.A., nel periodo compreso tra il 17/08/07 ed il 10/09/07, nell’abitazione dei querelanti Solina Fabio e Scaffia Flavio.
Nell’ Agosto del c.a., difatti, il maresciallo Curaro della stazione dei Carabinieri di Isola delle Femmine, delegato alle indagini sin dall’inizio del procedimento, era stato avvisato che si stavano rilevando nuovi dati e che all’esito, previa acquisizione, gli sarebbero stati forniti;
egli in quella occasione rispose ai due soggetti presenti, sig. Solina Fabio e Davide Canto che avrebbe atteso tale nuova documentazione, per poi trasmetterla al P.M. competente;
purtroppo (poiché ad un semplice cittadino non sempre i termini decorrono  a suo favore), nonostante la formale richiesta effettuata dal sig. Solina, ad oggi, l’intera documentazione non gli è stata consegnata, confidiamo pertanto, e per onor di verità,  che  Vostra Signoria ordini al magistrato titolare delle indagini di acquisire d’ufficio, tale recente relazione, pretendendo una consegna immediata, dalla quale è dato ricavare il superamento dei limiti di legge consentiti per le ipotesi di specie.
Essa costituirà nuovo elemento di indagine che certamente convincerà il P.M. sulla fondatezza della notizia criminis.
Sarebbe opportuno inoltre ascoltare a sommarie informazioni il dott. Antonio Sansone Santamaria, Dirigente Fisico dell’A.R.P.A., egli sarà in grado di confortare e correttamente interpretare i dati tecnici sia quelli sui quali in appresso molto succintamente questo legale argomenterà, sia quelli nuovi (di cui si è appena detto) dei quali abbiamo richiesto l’acquisizione, a mezzo Codesto Giudice.
In tale direzione, poiché informalmente un parere tecnico è stato da questo legale, per il tramite dei propri assistiti, già acquisito, in riferimento sempre al solo  documento di indagine raccolto (e agli atti), si osserva quanto segue:
dichiarano i tecnici che, non sussistendo nel periodo di riferimento tanto i criteri per effettuare la zonizzazione (di competenza regionale la loro emanazione) ai sensi della legge 447/95, quanto una specifica zonizzazione effettuata dal comune di Isola (ne ai sensi della legge suddetta ne ai sensi della normativa precedente DPCM 01/03/91), gli stessi altro non hanno fatto che applicare “ al rumore ambientale immesso nell’ambiente abitativo esclusivamente il limite notturno assoluto di zona B, di 50 dBA e, siccome il valore max è risultato di 45,7 dBA, concludono che, in assenza di cooperazione della Italcementi e per la concorrenza delle suddette carenze legislative, la situazione denunciata non oltrepassa i limiti di tollerabilità.
E proprio per le predette carenze normative, nonostante abbiano applicato il limite assoluto, non hanno potuto completare gli accertamenti, applicando il limite differenziale, di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997.
In altri termini concludono, per come già precisato sopra, confermando la loro disponibilità a supportare il Sindaco ed i Carabinieri per effettuare gli indispensabili accertamenti tecnici, basati sul valore differenziale che, ovviamente, necessitano dell’assistenza della presenza del personale tecnico della Italcementi;
a tale palese sollecito, ne il Sindaco ne i Carabinieri danno un seguito;
ci si chiede come possano essere disattese, a piè pari, eventi di siffatta gravità, visto che l’ambito in cui si muove l’inquinamento acustico è quello coincidente con l’interesse tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 659 c.p., che è il turbamento della tranquillità e della quiete pubblica e privata che, a sua volta, rientra nel più ampio concetto della tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. .
Ad ogni modo, poiché il citato art. 4 del DPCM del 14/11/1997 non è stato correttamente applicato, in riferimento agli accertamenti tecnici in esame, vogliamo sottoporre all’attenzione l’attuale orientamento amministrativo in materia di inquinamento acustico che, siccome espresso nel Dicembre 06,   con sent. N°5639 dal TAR Puglia, Lecce, sez I,  ovvero ben 10 mesi dopo la relazione tecnica  di cui si sta  discutendo, non poteva far parte del patrimonio culturale di quei tecnici che stilarono il documento agli atti;
così “testualmente” i Giudici Amministrativi: ” il criterio dei valori limite differenziali di immissione è pienamente operativo anche nei Comuni privi della “zonizzazione acustica”, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26/10/1995 n°447 e del conseguente DPCM 14/11/1997) l’art. 6 del DPCM 1/3/91 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato DPCM del 14/11/1997 (che testualmente si limita soltanto a preveder l’applicazione- sino all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della legge 447/1995 dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora  previsti dal primo comma dell’art. 6 del predetto DPCM 1/3/1991) non può essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del DPCM 14/11/1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del DPCM 1/3/1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano già provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica.”
Dal suddetto orientamento ne discende come  obbligata conclusione che, non avendo ancora il Comune di Isola delle Femmine o non avendo voluto avere, per tutelare i posti di lavoro, un piano di zonizzazione, non deve ugualmente escludersi l’applicazione dei limiti differenziali che, per la mancata collaborazione sia del Sindaco sia Dei Carabinieri sia della Italcementi, non sono stati  mai accertati.
Alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto che precedono appare evidente che l’indagine preliminare svolta per il caso de quo sia carente e del tutto insufficiente, di conseguenza le persone offese che rappresento, il cui diritto alla salute deve essere tutelato almeno al pari del posto di lavoro,  intendono chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari sul seguente oggetto:
1)accertare i valori differenziali e quindi il rumore residuo derivante dallo spegnimento dei macchinari della Italcementi, con il necessario intervento, al momento dei rilievi che eseguirà l’A.R.P.A., delle Autorità competenti: Sindaco e Carabinieri delegati, oltre che, chiaramente ,dei tecnici della stessa azienda e permettere, in tale occasione, l’intervento di questo difensore con una rappresentanza delle persone offese e con un eventuale tecnico di parte.
Si indicano il seguente elemento di prova da acquisire d’ufficio:
relazione A.R.P.A. relativa al periodo 17/08/07-10/09/07, per analisi eseguite presso le abitazione dei querelanti: Solina Fabio e Scaffia  Flavio, site in via Libertà 62-Isola delle Femmine.
Per tutto quanto sopra
CHIEDE
che la S.V. Ill. ma voglia, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., fissare l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione.
Palermo 15/11/2007
Avv. Antonio Canto


COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA


AMIANTO, asbestosi, BENZENE, bruno, CANCRO, cromo esavalente, Eternit, Inail, ITALCEMENTI, laringe e di altre sedi, Mesotelioma sacelit, rappa, San Filippo del Mela, tumori gastro-intestinale, VANADIO

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