domenica 10 aprile 2011

VERANDE E TETTOIE ARTICOLO 20 L.R. 4/2003

VERANDE E TETTOIE ARTICOLO 20 L.R. 4/2003


CAMMARATA: stop al petcoke per le strade di palermo provoca il cancro alle vie respiratorie
Caricato da isolapulita

La legge finanziaria siciliana per il 2003 legge n. 4/2003




Legge regionale siciliana 16 aprile 2003 n. 4
Art. 20. Opere interne


1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.


2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.


4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.


5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.


6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.


7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.


8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.





CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11


CIRCOLARE 5 marzo 2004, n. 2.
Legge regionale n. 4/2003, articolo 20. Circolare a chiarimento.


ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Sono stati chiesti da amministrazioni comunali chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003 in relazione alle tipologie edilizie ammissibili al regime semplificato.
Al riguardo si osserva:
Con riferimento all'art. 20 della legge calendata è stata rilevata una supposta contraddizione laddove da un canto il comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, esclude dall'assoggettamento alla concessione ed autorizzazione, anche nella ipotesi in cui importino aumento della superficie utile e di volume, i manufatti descritti nel medesimo comma e in quelli indicati ai successivi commi 3 e 4; da un altro, al comma 2, è richiesta una relazione a firma di professionista abilitato che asseveri tra l'altro il rispetto delle norme urbanistiche.
Al riguardo questo Assessorato esprime l'avviso che il contrasto sia solo apparente e che il riferimento al rispetto delle norme urbanistiche si riferisce, sul piano logico, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non riguardanti i parametri edilizi oggetto della deroga.
Con riferimento poi ai detti parametri sono intervenute richieste di chiarimento circa l'esatta individuazione delle tipologie edilizie alle quali è applicabile la procedura agevolata atteso che la norma è intitolata alle "opere interne" e che il riferimento al termine "chiusura" farebbe supporre che le opere possono solo interessare strutture preesistenti, coperte e già assentite.
In proposito occorre premettere che con l'espressione "opere interne" si intendono definire gli interventi edilizi minori non incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un aumento di unità immobiliari (ex art. 26, legge n. 47/85).
Il legislatore siciliano, già con l'art. 9 della legge regionale n. 37/85, aveva ampliato rispetto alla normativa nazionale, le tipologie di tali interventi minori includendo la chiusura di verande e balconi con strutture precarie; successivamente con l'art. 20 della legge n. 4/2003, in sintonia con l'evoluzione legislativa (vedi testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tendente a ridurre a 2 i titoli abilitativi, la concessione edilizia e la denuncia di inizio di attività (riservando il primo agli interventi rilevanti che importano un controllo preventivo e il secondo agli interventi minori per i quali tale controllo non è necessario) sono state ulteriormente ampliata le tipologie assoggettate a semplice denuncia di attività.
Tra le nuove tipologie sono compresi tutti gli interventi su superfici sia interne che esterne che presentino come comune denominatore la precarietà delle strutture consistente nella facile rimozione.
Recita inoltre l'ultima parte del comma 4, che, ai fini dell'applicazione del regime semplificato, sono considerate verande sia le chiusure che le "strutture precarie suscettibili di facile rimozione" e che sono assimilabili alle verande numerose altre strutture, purché aperte almeno da un solo lato su aree private che si devono intendere di natura pertinenziale.
D'altra parte se così non fosse non si comprenderebbe per quale ragione logica la semplice costruzione di una tettoia o di una copertura con struttura precaria e aperta da uno o più lati, debba scontare un regime più rigoroso comportante il titolo abilitativo della concessione, rispetto alla chiusura di spazi già coperti che danno luogo ad un intervento di maggiore rilievo e consistenza.

l'ASSESSORE PARLAVECCHIO



T.A.R. CATANIA - SEZ. I - ORDINANZA - 14 luglio 2005, n.1081: Individuazione dei principi cui conformarsi nell'eventuale adozione del provvedimento conseguente alla comunicazione ex art. 20 L.R. n. 4/2003 in materia edilizia.


REPUBBLICA ITALIANA

Reg.Ord.:1081/05

Reg.Gen.:0746/05

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE adunato in Camera di Consiglio con l�intervento dei Signori Magistrati:


Dr
VINCENZO ZINGALES Presidente

Dr
PANCRAZIO MARIA SAVASTA Cons., relatore

Dr
MARIA STELLA BOSCARINO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell�esecuzione del provvedimento che è stato impugnato � in via giurisdizionale � col ricorso 746/2005 proposto da: CASABLANCA AMELIA, rappresentata e difesa da SAITTA AVV. ANTONIO con domicilio eletto in MESSINA SEGRETERIA presso SAITTA AVV. ANTONIO contro
COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA (ME)

rappresentato e difeso da:

LEO AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in CATANIA

VIA G. D'ANNUNZIO,27

presso CAMARDA AVV. RENATO

per l'annullamento

dell'ordinanza dell'Ingegnere capo del Comune di Santa Teresa di Riva n. 12 del 26.1.22005;

della nota dell�Ingegnere capo del comune di Santa Teresa di Riva del 17.12.2004, n. 12004 e 15166;

con motivi aggiunti

della nota dell�Ingegnere capo del comune di Santa Teresa di Riva del 26.5.2005 prot. int. n. 1641, con la quale si diffida la ricorrente "a non eseguire alcun lavoro sulla tettoia abusiva oggetto di Ordinanza di demolizione", nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale

Visto

il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti

gli atti e i documenti depositati con il ricorso;


Visto

l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA (ME);

Udito

nella Camera di Consiglio del 06 Luglio 2005 il relatore Cons. PANCRAZIO MARIA SAVASTA;


Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia � Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE - accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANIA, li 6.7.2005

L'estensore Il Presidente

(Cons. Pancrazio Savasta) (Cons. Vincenzo Zingales)


Il Segretario
Depositata in Segreteria il
Il Segretario


anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.












CIRCOLARI ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEPALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
CIRCOLARE 5 marzo 2004, n. 2.
Legge regionale n. 4/2003, articolo 20. Circolare a chiarimento.

ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Sono stati chiesti da amministrazioni comunali chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003 in relazione alle tipologie edilizie ammissibili al regime semplificato.
Al riguardo si osserva:
Con riferimento all'art. 20 della legge calendata è stata rilevata una supposta contraddizione laddove da un canto il comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, esclude dall'assoggettamento alla concessione ed autorizzazione, anche nella ipotesi in cui importino aumento della superficie utile e di volume, i manufatti descritti nel medesimo comma e in quelli indicati ai successivi commi 3 e 4; da un altro, al comma 2, è richiesta una relazione a firma di professionista abilitato che asseveri tra l'altro il rispetto delle norme urbanistiche.
Al riguardo questo Assessorato esprime l'avviso che il contrasto sia solo apparente e che il riferimento al rispetto delle norme urbanistiche si riferisce, sul piano logico, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non riguardanti i parametri edilizi oggetto della deroga.
Con riferimento poi ai detti parametri sono intervenute richieste di chiarimento circa l'esatta individuazione delle tipologie edilizie alle quali è applicabile la procedura agevolata atteso che la norma è intitolata alle "opere interne" e che il riferimento al termine "chiusura" farebbe supporre che le opere possono solo interessare strutture preesistenti, coperte e già assentite.
In proposito occorre premettere che con l'espressione "opere interne" si intendono definire gli interventi edilizi minori non incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un aumento di unità immobiliari (ex art. 26, legge n. 47/85).
Il legislatore siciliano, già con l'art. 9 della legge regionale n. 37/85, aveva ampliato rispetto alla normativa nazionale, le tipologie di tali interventi minori includendo la chiusura di verande e balconi con strutture precarie; successivamente con l'art. 20 della legge n. 4/2003, in sintonia con l'evoluzione legislativa (vedi testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tendente a ridurre a 2 i titoli abilitativi, la concessione edilizia e la denuncia di inizio di attività (riservando il primo agli interventi rilevanti che importano un controllo preventivo e il secondo agli interventi minori per i quali tale controllo non è necessario) sono state ulteriormente ampliata le tipologie assoggettate a semplice denuncia di attività.
Tra le nuove tipologie sono compresi tutti gli interventi su superfici sia interne che esterne che presentino come comune denominatore la precarietà delle strutture consistente nella facile rimozione.
Recita inoltre l'ultima parte del comma 4, che, ai fini dell'applicazione del regime semplificato, sono considerate verande sia le chiusure che le "strutture precarie suscettibili di facile rimozione" e che sono assimilabili alle verande numerose altre strutture, purché aperte almeno da un solo lato su aree private che si devono intendere di natura pertinenziale.
D'altra parte se così non fosse non si comprenderebbe per quale ragione logica la semplice costruzione di una tettoia o di una copertura con struttura precaria e aperta da uno o più lati, debba scontare un regime più rigoroso comportante il titolo abilitativo della concessione, rispetto alla chiusura di spazi già coperti che danno luogo ad un intervento di maggiore rilievo e consistenza.
(2004.11.728)
http://www.isolapulita.it/
SENTENZA:http://www.dbi.it/new/NEWS/news/32.htm
ARTICOLO 9 legge 37/85
…I… sottoscritt… ……………………………………………………………………......................……………… cod. fisc. ………………………………………….., residente in …………………..…………………. Via ………………………………………………... n. …………………, tel. ………………..………, in qualità di proprietari… - /legale rappresentante della società……………..……….……...……… proprietari… dell'unità immobiliare / delle unità immobiliari / dell'intero edificio o delegato dal proprietario (in tal caso allegare delega) sit… in Via …………………………..… ………………. ed identificata catastalmente nel N.C.E.U. al foglio n. ……… part. ……., sub …….…, cat. …..….. ...…;
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.R. n.37/85 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) di dare inizio contestualmente alla presente comunicazione, alla esecuzione di opere interne al suddetto immobile;
b) che le opere da realizzare e riportate nell'allegato grafico ed illustrate dalla relazione tecnica, rispondono pienamente alle caratteristiche ed alla casistica del citato art.9 della L.R. n.37/85, nonché in quelle individuate con le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 887 del 27.07.2000, e n.759 del 09.10.2001, esecutive;
c) che l'immobile oggetto dell'intervento non è vincolato ai sensi delle leggi 1/6/1939 n.1089 e 29/6/1939 n.1497 e 8/8/1985 n.431 e D.Leg.vo 29/10/1999 n.490;
DICHIARA
ai fini amministrativi,fiscali e penali:
da contrassegnare con una ( X ) sul lato sinistro , se ricorre uno di tali casi, e con un ( NO ) i casi che non interessano :
( ) Che relativamente all'unità immobiliare / alle unità immobiliari / all'edificio sopra indicato,oggetto della presente comunicazione, non e’ stata inoltrata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28/2/1985 n.47, L.R. 10/08/1985 n.37, L. n.724/94
( ) Che relativamente all'unità immobiliare / alle unità immobiliari / all'edificio sopra indicato, oggetto della presente comunicazione, è stata inoltrata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28/2/1985 n.47,L.R. 10/08/1985 n.37,L. n.724/94 , debitamente integrata con quanto richiesto dall’Ufficio Condono Edilizio in data …………………………, prot. n. ………….. e sulla quale si è formato il silenzio-assenso, essendo trascorsi oltre 24 mesi dalla integrazione,come risulta dall’allegato certificato rilasciato dal competente “ufficio condono”
( ) Che relativamente all'edificio, riportato nell’elaborato grafico allegato alla presente comunicazione, e’ stata inoltrata domanda di condono edilizio prot. n. …..…….. del………………….., ai sensi della legge 28/2/1985 n.47, L.R. 10/08/1985 n.37, L. n.724/94, non ancora definita; che i lavori oggetto della presente denuncia non attengono alla parte di costruzione oggetto di condono, ma riguardano lavori non direttamente connessi alla parte oggetto di richiesta di condono
§ che le opere interne vengono eseguite in via autonoma e non contestualmente ad altri tipi di interventi edilizi sul medesimo immobile e parti limitrofe o pertinenziali;
§ che le opere interne da realizzare non sono finalizzate a cambio di destinazione d’uso dell’immobile (nel qual caso occorre presentare progetto di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art.10 L.R. n. 37/85 ( o D.I.A.) i cui lavori dovranno essere quantificati con apposito computo metrico estimativo su cui applicare il contributo sul costo di costruzione).
Si allega alla presente:
1) elaborato grafico contenente le piante dell'immobile allo stato attuale e quelle riportanti le modifiche da apportare;
2) relazione prevista dalla disposizione di legge in oggetto, redatta da professionista abilitato alla progettazione che assevera le opere da compiersi ed il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali, nonché delle norme di sicurezza ed igienico- sanitarie vigenti.
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
OPERE INTERNE (ART.9 L.R. 10/08/1985 N.37 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
Opere interne all'unità immobiliare / alle unità immobiliari / all'intero edificio di proprietà della ditta ……………………………………………………………………………………………………… sit… in Via ……………………………….………………… n. …………………………ad uso …………………………………………………… ed identificata catastalmente nel N.C.E.U.al foglio ……………… part…………………………… sub ……………….…………. cat. ………… ………..
…I… sottoscritt… …………………………………………………….………………………………. codice fiscale …………………………………………….., iscritto all'Albo/Ordine…………………. al n. ……………………. della provincia di ………………………………………., con studio in Via …………………………………………………………………. n. …………, tel. ……………………, su incarico del Sig…………………………………………………………………………...… residente in …………………………………………………….. Via ………….…………………………………. n. ……………………………., esperiti i necessari accertamenti;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 887 del 27.07.2000, con la quale è stata individuata la casistica e gli indirizzi procedimentali delle opere interne di cui all'art.9 della L.R. n.37/85;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 759 del 09.10.2001, con la quale è stata integrata la Deliberazione n.887;
DICHIARA
che le opere da eseguirsi consistono in (descrizione dettagliata dell'intervento): ……………………… ...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si allega elaborato grafico contenente le piante dell'immobile allo stato attuale e quelle riportanti le modifiche da apportare.
DICHIARA ALTRESÌ
ai fini amministrativi,fiscali e penali:
Che le opere da realizzare sono interne ad un edificio che insiste su area classificata dal P.R.G. vigente in zona omogenea …………………………………………. e nel relativo Piano Esecutivo in zona………………;
Che le suddette opere interne:
1) sono conformi agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti e/o adottati;
2) non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
3) non modificano la destinazione d'uso della costruzione e delle singole unità immobiliari; 4) non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;
5) non contrastano con le vigenti norme di sicurezza ed igienico- sanitarie;
6) non interessano immobili vincolati ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089 e 29.6 1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le leggi n.431/85 e D. Leg.vo n.490 del 29.10.1999;
7) che per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate dalla lettera a) dell'art.2 del D.M. 2.4.1968,gli interventi rispettano le originarie caratteristiche costruttive;
8) che le opere interne da realizzare non sono finalizzate a cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Tecnico
ASSEVERA ai sensi dell'art.9 della L.R. 10/08/1985 n.37 e successive modificazioni ed integrazioni, le sopra citate opere da compiersi e che le stesse rispettano le norme urbanistiche, il regolamento edilizio, le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e che le stesse rientrano fra le opere interne contemplate nella casistica contenuta nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 887 del 27.07.2000 e n. 759 del 09.10.2001
Elenco allegati:
( ) nulla-osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. (nota prot. ..……….. del………………….…….);
( ) ricevuta del versamento di €. ….……….……….… effettuato in data ………………………...… n. ………………… per costo di costruzione sul c/c n° 14063986 intestato al Comune di Messina – Servizi di Tesoreria Comunale (causale: Cap. 671/2);
IL TECNICO ASSEVERANTE ………………………….………….
Casistica opere di cui all’art. 9 L.R. n° 37/85 :
edifici civili:
qampliamenti delle unità immobiliari all’interno della costruzione, mediante accorpamento totale o parziale di unità contigue, anche nei casi in cui, per ottenere l’accorpamento tra due unità, occorre realizzare un collegamento verticale tra due livelli, previa eliminazione della parte di solaio necessaria per l’inserimento della scala interna;
qrealizzazione e consolidamento di scale interne;
qrealizzazione di una finestra o porta/finestra che sporga su cortile interno o su terreno privato, e che comunque non interessi direttamente fronti prospicienti pubbliche strade o piazze e che rispetti le distanze di legge dai confini e dai fabbricati . Se la stessa interessa edifici oggetto di vincoli imposti dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. o di Piano, si dovra’ preliminarmente acquisire il relativo parere.
qeliminazione o spostamento (demolizione e ricostruzione) di pareti divisorie o parti di esse al fine di ottenere una diversa distribuzione degli spazi interni dell’unità immobiliare;
qrealizzazione ex novo e/o integrazione di servizi igienici all’interno dell’unità immobiliare ed anche nel caso limite in cui la stessa sia sprovvista;
qrealizzazione ex novo e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei macchinari esterni necessari al loro funzionamento, a condizione che la collocazione di tali macchinari (caldaie a gas e/o metano, serbatoi prefabbricati per la riserva idrica, etc.) non riguardi i fronti dell’edificio prospicienti su pubbliche vie e piazze;
qrampe ed opere di limitata entità per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti o aree di loro pertinenza;
qspostamento di cancelli in recinzioni gia’ esistenti (previo parere dell’ANAS o del Dipartimento Viabilita’ del Comune o della Provincia Regionale)
qchiusura, con strutture precarie, di balconi e verande non prospicienti pubbliche vie o piazze e ciò anche nel caso limite della chiusura di un balcone privo della copertura;
qcollocazione, negli spazi liberi degli edifici (anche sui lastrici solari) non prospicienti su pubbliche vie o piazze, di piccoli elementi di arredo prefabbricati a cielo aperto, quali pergolati e fioriere;
qmera installazione di ascensori e relativo vano corsa, da realizzare all’interno di corpi scala esistenti, anche con la realizzazione del locale strettamente necessario all’ultimo piano per lo sbarco della cabina; previo parere del Genio Civile e sempre che non comportino modifiche all’ampiezza utile del vano scala e delle rampe esistenti ;
qrealizzazione servo-scala o piattaforme elevatrici all’interno delle unita’ immobiliari e nell’ipotesi di cui alla L.13/89,al servizio di portatori di handicap o di sofferenti di patologie tali da non consentire loro l’uso delle scale;
qrealizzazione di terrazzini incassati nei sottotetti (della superficie massima di mq. 6,00), con aperture per l’accesso della larghezza massima di metri 2,00 e profondità massima di metri 3,00-Il numero di tali aperture e dei relativi terrazzini è determinato in dipendenza dell’ampiezza della falda e cioè : un’apertura con terrazzino ogni 100 mq. di superficie complessiva delle falde;
qrifacimento del manto e della orditura dei tetti anche con materiali di diversa tipologia (occorre allegare le fotografie del tetto esistente ed una sezione quotata dell’esistente, entrambi sottoscritte da un tecnico, oltre alla pianta);
qtende da sole in strutture amovibili, in tinte che rispettino la cromaticità dell’insieme edilizio, e che non aggettino su suolo pubblico;
qrealizzazione di soppalchi non abitabili (in materiali amovibili: struttura in ferro e tavolato; superficie massima : 20% di quella della unita’ immobiliare, nel rispetto delle altezze minime di legge)
qpiccoli interventi strutturali (sostituzione di un solaio interno, di una scala interna, sostituzione di architravi, di vani porta interni nella muratura portante, purchè gli stessi non siano tali da costituire un insieme sistematico di opere rapportabili ad un intervento edilizio più complesso e previo il parere del Genio Civile);
qvariazione dell’ubicazione delle aree esterne a parcheggio (nel rispetto della superficie minima richiesta dalla legge per parcheggio, ferma la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della modifica, previo frazionamento);
qdiversa sistemazione degli spazi privati esterni all’edificio che non comportino variazioni altimetriche del suolo superiori a m. 1,00 ; Realizzazione di impianti a rete
qcanne fumarie (nel caso di installazione su edificio costituito da più unità immobiliari, occorre allegare il nulla-osta del Condominio, o atto equipollente – Resta ferma l’autorizzazione della competente AUSL);
qmuri “di gelosia” sulla terrazza (da realizzare con altezza massima di m.2,00 e nel pieno rispetto di eventuali diritti di terzi e di eventuali servitu’ esistenti, e purche’ il muro da realizzare non crei danni e/o servitu’ a terzi - Nelle zone soggette al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA., va allegata copia del relativo nulla-osta);
qrealizzazione di aperture nelle falde dei sottotetti , del tipo finestre complanari con dimensioni massime di m. 1,00 X 1,00;
qrealizzazione di tramezzature per la divisione di sottotetti (destinati a depositi occasionali) e di cantinati (con esclusione della realizzazione di vani bagno e cucine ; e’ ammessa la realizzazione di un locale munito solo di un punto acqua con tazza o buttatoio);
qinterventi previsti dalla L.R. n. 4/2003 art.20, comma 1 (chiusura di terrazze di collegamento e/o copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo ed il versamento di 50 euro per ogni metro quadrato di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria);
qinterventi previsti dalla L.R. n. 4/2003 art.20, comma 3 (chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall’art. 9 L.R. 37/85) ; (occorre effettuare il versamento di 25 euro per ogni metro quadrato di superficie chiusa); ( per gli immobili soggetti a vincolo occorre acquisire preventivamente il nulla-osta della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali).
Avvertenze per la compilazione
1) La presente comunicazione, con il relativo elaborato grafico e relazione, deve essere presentata in triplice copia
2) I simboli ( ) vanno contrassegnati con una ( X ) , se ricorre il caso interessato; le parti che non interessano vanno segnate con un ( NO )
3) I punti neri “ . non vanno contrassegnati e si intendono asseverati
4) Verificare che il modello di comunicazione sia l’ultima versione predisposta dal Dipartimento (aggiornamento a Maggio 2003)
ARTICOLO 9 LEGGE 37/85
Opere interne
L.R. 37/85
Dott. Ing. Carmelo Bonadonna
PER LA COMUNICAZIONE DI OPERE INTERNE
Oggetto: Comunicazione opere interne (art.9 L.R.37/85) – Immobile sito in via ________________ n°_______ piano ______ interno ______
(Art.9 L.R. 37/85)
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
(in carta libera)
della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile >>.



L' art. 26 è così sostituito:

Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell' immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell' art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell' applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l' eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all' inizio dei lavori, il proprietario dell' unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asservi le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti. Le sanzioni di cui all' art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all' art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l' art. 13





scala ______






Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ il _____________ e domiciliato in





______________________________ via ___________________________________ n°________

Cod. Fiscale ______________________________________ , proprietario dell’immobile di cui all’oggetto,

COMUNICA
ai sensi del succitato articolo di legge, che in data odierna darà inizio ai lavori interni consistenti in:

A tal fine dichiara che:

• L
e opere da eseguire (descritte nella relazione tecnica allegata) rispondono pienamente alle caratteristiche ed alla casistica del citato art.9 L.R.37/85;

Si allega relazione tecnica descrittiva.

Distinti saluti

Isola delle Femmine, ___________

firma
l’immobile oggetto dell’intervento non è vincolato ai sensi delle leggi 1497/39 e 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni.




http://www.comune.termini-imerese.pa.it/secondosettore/documenti/urbanistica/modulistica/L_art_9/L1.pdf



http://www.comune.messina.it/edilizia/allegati/delibera_887%5B1%5D.pdf


http://www.isolapulita.it/

nichel  mercurio  petcoke  polveri  fini  inquinamento  tumori  cardiocircolatori  cardiovascolari  anza  tolomeo  genchi  pellerito



Alle spese


Uditi

gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l�art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;

Vista l�Ordinanza n. 693/05 di questa stessa Sezione, con la quale, tra l�altro, è stata rigettata la domanda di sospensione degli atti impugnati con il ricorso principale, in quanto la ricorrente, al fine di regolarizzare la costruzione della tettoia oggetto del presente giudizio, non ha potuto legittimamente invocare l�art. 20 della l.r. 4/2003, posto che, da quanto emerso in atti, ha seguito una diversa procedura di sanatoria;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha impugnato l'ulteriore provvedimento dell'Amministrazione con il quale è stata diffidata ad eseguire "alcun lavoro sulla tettoia abusiva oggetto dell�Ordinanza di demolizione", impugnata con il ricorso principale;

Ritenuto che detto ultimo provvedimento è stato adottato di seguito alla comunicazione del 21.5.2005 (successiva alla sopra citata Ordinanza n. 693/05 del 3.5.2005 di questo Tribunale), con la quale la ricorrente, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 4/2003, esitato l'importo previsto dalla suddetta norma ed allegata relazione di asseveramento delle opere a firma di un tecnico abilitato, ha reso edotto il Comune intimato che "ai fini della regolarizzazione della . . . tettoia realizzata su una parte del cortile di sua proprietà adiacente al fabbricato sito in Via Fiorentino n. 17", la stessa "verrà chiusa con struttura precaria, leggera e facilmente smontabile in alluminio, vetro e pennellatura";

Ritenuto che va condiviso il motivo (aggiunto) di gravame con il quale la ricorrente ha censurato l'attività amministrativa, in quanto carente di adeguata motivazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso per motivi aggiunti è fondato e che, per l'effetto, va accolta la domanda di sospensione dell�esecuzione del provvedimento con esso impugnato, sino alla definizione della domanda presentata dalla ricorrente ai sensi dell�art. 20 della l.r. n. 4/2003;

Ritenuto che, stante la complessità e, per certi versi, l'oscurità della norma in esame, il Collegio ritiene di dover fornire all�Amministrazione intimata i principi cui conformarsi nell'eventuale adozione del provvedimento conseguente alla comunicazione ex art. 20 l.r. n. 4/2003 della ricorrente;

Ritenuto che detta norma va coordinata con la circolare esplicativa dell�Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 5.3.2004, n. 2;

Ritenuto che lo Statuto della Regione siciliana affida, all'art. 14, la materia urbanistica alla competenza esclusiva della Regione;

Ritenuto che il d.p.r. n. 380/2001, testo unico regolante la disciplina dell'attività edilizia sull'intero territorio nazionale (contenente disposizioni legislative e regolamentari derivate dal D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379), all'art. 2, comma 2, stabilisce che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione" e che la Regione Sicilia non ha recepito il suddetto Testo Unico, sicché le uniche norme dello stesso applicabili sono quelle meramente reiterative della pregressa normativa e trasfuse nelle leggi regionali di recepimento;

Ritenuto che l'art. 20 della l.r. 4/2003, pur comportando interventi edilizi "esterni", è intitolato "opere interne" e che la procedura dallo stesso prevista è conforme alla pregressa normativa di cui all'art. 9 della l.r. n. 37/1985, per altro espressamente richiamato al comma 3 del medesimo articolo 20;

Ritenuto che, diversamente da quanto ventilato nella sopra citata circolare n. 2/2004, le ipotesi di cui all'articolo 20 l.r. 4/2003 sono fuori dall'ottica della "summa divisio" prevista dalla normativa nazionale (trasfusa, da ultimo, nel T.U. n. 380/2001, per altro, per come chiarito, non applicabile in Sicilia) relativa ai titoli abilitativi necessari per operare legittimamente interventi edilizi e che, pertanto, la procedura dallo stesso delineata non è neanche indirettamente inquadrabile nella D.I.A.;

Ritenuto, in altri termini, che la normativa siciliana, contenuta sia nell'art. 9 della l.r. n. 37/1985, che, a maggior ragione (in quanto norma successiva al citato d.p.r. 380/2001) nell�art. 20 della l.r. 4/2003, è rimasta del tutto integra e che, pertanto, la disciplina relativa alle "opere interne", in Sicilia rimane regolata compiutamente dalla suddette norme;

Ritenuto, per altro, che, per le "opere interne" � così come regolamentate in Sicilia -, diversamente che per la D.I.A., nessun termine minimo di procedura è previsto per l'inizio lavori ovvero per il controllo da parte dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto che l'art. 20 della l.r. n. 4/2003 stabilisce una deroga generalizzata "ad ogni altra disposizione di legge" che consideri gli interventi in esso contenuti come soggetti a "concessione o autorizzazione" ovvero li consideri quali "aumento di superficie utile o di volume, modifica della sagoma della costruzione", mantenendo il solo vincolo del "nulla-osta preventivo da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo";

Ritenuto, pertanto, che, conformemente alla normativa di cui all'art. 9 della l.r. n. 37/1985, trattandosi di opere assimilate a quelle interne (così come espressamente chiarito dalla richiamata circolare n. 2 del 2004) non sono necessarie autorizzazioni da parte del Comune ovvero dell�Ufficio del Genio Civile;

Ritenuto che, con norma praticamente sovrapponibile all'art. 9 della l.r. n. 37/1985, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 20 in esame, il proprietario deve soltanto "presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti", oltre un versamento relazionato alla superficie da realizzare;

Ritenuto che le citate norme urbanistiche da rispettare sono quelle "diverse" da quelle derogate dal medesimo articolo 20 (cfr. in tal senso la circolare n. 2 del 2004), e che, anche in considerazione della contestualità della possibilità di inizio lavori, le altre (quelle sulla sicurezza ed igienico-sanitarie) riguardano le ipotesi di conformità alla statica dell'immobile (cui l'opera interna, per rimanere tale, non deve creare pregiudizio, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 della l.r. 37/1985) e di agibilità della stessa;

Ritenuto, in particolare che, così come per le opere interne non è richiesto l'assenso del Genio Civile, anche per le "estensioni" di cui all'art. 20 tale adempimento non è dovuto, restando sufficiente la dichiarazione del tecnico abilitato;

Ritenuto che detta procedura, invero, non sembra inserire una deroga assoluta al sistema, se è vero, come è vero, che non solo per le "opere interne" di cui all'art. 9 della l.r. n. 37/1985, ma anche per gli abusi edilizi a limitata cubatura, persino la legge nazionale, nel corso degli ultimi anni, con disposizioni delle quali non si è neanche dubitato della legittimità costituzionale, ha consentito la sanabilità dell'opera sotto la stretta responsabilità (relativa alla conformità statica) del tecnico abilitato, secondo quanto dichiarato in apposita relazione allegata all'istanza di condono, quale necessario complemento della stessa;

Ritenuto, inoltre, che per quanto riguarda le opere già realizzate e da "sanare", il comma 5 dell�art. 20 in esame consente la regolarizzazione di quelle della stessa tipologia già realizzate, riferendosi, però, ai soli commi 1 e 2;

Ritenuto, però, anche per fornire un unitario senso alle disposizioni in esame, che la norma debba essere estesa anche ai commi 3 e 4, posto che, espressamente, per i casi ivi previsti, "si applicano" le disposizioni dei primi due commi (cfr. comma 3 dell'art. 20);

Ritenuto che per le regolarizzazioni vi possa essere, in via interpretativa, una sola differenza con la procedura ordinaria (contestuale e non successiva alla realizzazione dell�opera) consistente nella necessità, nel secondo caso, che il potere di controllo del Comune sulla conformità del progetto alle fattispecie previste dall'art. 20 (e dalla circolare esplicativa n. 2/2004) venga esercitato con provvedimento "eventuale" (di arresto delle opere per mancata conformità delle stesse alle fattispecie astratte previste dall'art. 20 e dalla circolare n. 2/2004) mentre, per le opere "già realizzate", con provvedimento espresso, posto che, in quest'ultima ipotesi, si tratta pur sempre di "sanatoria", che, come tale, deve essere valutata (in assenza della previsione normativa del silenzio-assenso) nei termini ordinari e non specifici in quanto non previsti, mediante manifestazione palese del giudizio dell�Amministrazione Comunale;

Ritenuto, conclusivamente che, per quanto concerne le fattispecie rientranti nell'art. 20, è sufficiente il rinvio alle disposizioni in esso contenute e nella circolare esplicativa più volte richiamata, con la sola avvertenza che, per effetto di detto complesso normativo, sono state ricomprese ipotesi (si pensi alle tettoie, oggetto del presente giudizio) per le quali, con la disciplina previgente, era necessaria la concessione edilizia (cfr. espressamente la circolare n. 2/2004) e, quindi, l�assenso preventivo del Genio civile;

P.Q.M.


Vista

la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti;

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