domenica 10 aprile 2011

Gestione Porto Ordinanza Capitaneria 20/08

Gestione Porto  Ordinanza Capitaneria 20/08

MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PALERMO

ORDINANZA N. 20/08


20/0828/03/2008ordinanza porto Isola delle Femmine

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:
VISTE: la precedenti Ordinanze n. 58/02 del 29.5.2002 e n. 17/03 del 19.02.2004 recanti norme di disciplina relative al dell’ambito portuale di Isola delle Femmine;
VISTO: il Decreto ministeriale 24 luglio 2002 “Istituzione dell’area marina protetta denominata Capo Gallo - Isola delle Femmine;
VISTA: la propria ordinanza n. 89/2004 del 06 agosto 2004;
VISTO: il D.lgs. n. 171/05 del 18.07.2005;
VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 81, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione
approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n° 327 e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952 n° 328;
VISTO: il codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 come corretto ed integrato con Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 360 ed il Decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
RITENUTO: necessario disciplinare l’ormeggio, l’alaggio e varo delle imbarcazioni, l’accesso, transito e sosta degli autoveicoli nell’ambito del porto di Isola delle Femmine;
RITENUTO: necessario riservare un posto d’ormeggio per le unità navali delle Forza di Polizia operanti in mare;
CONSIDERATO:che il porto di Isola delle Femmine è stato caratterizzato negli anni da un incremento del traffico di natanti da diporto, specialmente durante la stagione estiva;
PREMESSO:che in relazione alla natura ed alla destinazione dell’ area portuale del porto di Isola delle Femmine, l’accesso, la circolazione dei pedoni, degli autoveicoli e motocicli privati e la sosta sono subordinate sia alla norme contenute nella presente Ordinanza che all’adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose e che pertanto, l’esercizio delle facoltà contemplate nella presente ordinanza avvengono sotto l’esclusiva responsabilità delle persone cui sono accordate che non potranno richiedere alcun risarcimento per eventuali danni né all’Amministrazione dei Trasporti né al Comune di Isola delle Femmine;
ORDINA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Le norme contenute nella presenza Ordinanza si applicano nel porto di Isola delle Femmine e nelle acque esterne adiacenti, di seguito meglio definite e come individuate nello stralcio planimetrico allegato in forma integrante alla presente ordinanza : a) per porto si intende il complesso formato dalle opere murarie e dalle acque denominate “interne” racchiuse dai moli più esterni; b) per acque “esterne” si intende la zona di mare adiacente il porto, che verso il largo, si estende mezzo miglio dai fanali provvisori rosso e verde posti alla sua imboccatura. Le acque “esterne” sono considerate, ai fini della presente Ordinanza, parte integrante del porto.

ARTICOLO 2

Nelle acque “interne” ed in quelle “esterne” del porto di Isola delle Femmine, così come definite ai punti a) e b) del precedente articolo, è vietata:
1) la messa in opera di corpi morti di qualsiasi genere, di gavitelli e/o boe senza la preventiva autorizzazione dell’ Autorità Marittima che avrà la facoltà di rimuoverli coattivamente a spese dell’interessato;
2) la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità nella fascia di mare antistante l’imboccatura del porto;
3) la pesca ed ogni altra attività come regate veliche, sci nautico, tavole a vela, bagni di mare che sia d’intralcio al normale traffico per lasciare e/o raggiungere l’ormeggio, a meno di specifica autorizzazione dell’Autorità Marittima.

ARTICOLO 3

Le unità che entrano ed escono dal porto devono procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra e comunque procedere ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

ARTICOLO 4

E’ vietato l’uso di detersivi e di sostanze similari per il lavaggio delle unità ormeggiate e degli autoveicoli in sosta sulla banchina. E’ altresì vietata la pesca, lo scongelamento di pesce, nonché gettare in mare rifiuti solidi e/o liquidi di qualsiasi genere.
I rifiuti di bordo dovranno essere ben chiusi e lasciati nei contenitori all’uopo predisposti dal Comune di Isola delle Femmine.
E’ vietato depositare sulle banchine fusti di olio esausto ed altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione delle unità e/o degli attrezzi da pesca.
E’ vietato effettuare rifornimenti e travasi di carburante al di fuori delle zone in cui sono ubicati gli impianti di distribuzione autorizzati.

ARTICOLO 5

Coloro i quali intendano esercitare un’attività nell’ambito portuale ed, in genere, sul demanio marittimo (esercenti di ristoranti/caffè, bar, chioschi in genere, venditori ambulanti, noleggio di unità da diporto, di ombrelloni, sdraio, servizio di guardiania, rifornimento d’acqua, riparazione e manutenzione etc. etc. ) debbono essere preventivamente muniti della relativa concessione demaniale e/o autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Assessorato territorio ed Ambiente e della Capitaneria di Porto di Palermo, indipendentemente delle eventuali autorizzazioni e licenze di competenza di altri Enti. Lo svolgimento in ambito portuale delle attività che comportino l’utilizzo di automobili, camions, furgoni, gru, etc. è subordinata all’ottenimento da parte degli interessati delle necessarie autorizzazioni e degli appositi permessi rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Palermo (autorizzazioni ex. Art. 68 C.d.N.).
In ambito portuale i lavori con uso di fiamma sono consentiti con le modalità e le prescrizioni di cui alle ordinanze n. 98/2001 e 114/2003 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Palermo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE,

TRANSITO E SOSTA IN AMBITO PORTUALE

ARTICOLO 6

L’accesso, il transito e la sosta dei veicoli nell’ambito dello scalo marittimo di Isola delle Femmine è consentito ai proprietari/armatori/equipaggi delle unità che vi risultano ormeggiate per l’espletamento di tutte quelle operazioni portuali di seguito elencate, previa autorizzazione dell’Ufficio locale Marittimo di Isola delle Femmine: alaggio/varo, carico/scarico attrezzatura da pesca, pescato o altro materiale di bordo, approntamento unità.
I conducenti di tali veicoli, per accedere in porto, devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio Locale Marittimo di Isola delle Femmine previa richiesta scritta, in carta semplice, documentata ove dovranno dimostrare di avere la necessità di accedere alle aree portuali. Tale contrassegno dovrà essere esposto sul parabrezza in maniera ben visibile.
La circolazione stradale nell’ambito del porto di Isola delle Femmine è consentita con l’osservanza, degli obblighi, dei divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale nonché dagli indicatori, separatori di carreggiata, dissuasori di velocità, catarifrangenti e da tutti gli altri eventuali elementi di segnalazione, che saranno posti in essere dal Comune di Isola delle Femmine.
La sosta temporanea all’interno dell’area portuale potrà avvenire nelle aree di sosta appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale a cura del Comune di Isola delle Femmine.
Lungo le banchine, i moli, i pontili del porto è vietata permanentemente la fermata e la sosta fuori dai parcheggi indicati da apposita segnaletica ed individuati in planimetria allegata.
La velocità massima consentita agli autoveicoli che impegnano l’area portuale è di 25 (venticinque) km/h, qualora necessario si deve procedere a passo d’uomo.
I veicoli lasciati in sosta all’interno dell’area portuale al di fuori delle aree appositamente indicate saranno rimossi a mezzo società concessionarie del servizio di rimozione autoveicoli a spese dell’interessato unitamente alle spese di custodia. La rimozione coattiva sarà attuata su tutti i veicoli, rimorchi, macchine operatrici, carrelli con o senza imbarcazioni a bordo etc. etc. che sostano al di fuori delle aree espressamente destinate alla sosta e più precisamente nelle seguenti ipotesi di sosta:
in zona vietata con rimozione;
lungo il ciglio della banchina;
in prossimità di prese d’acqua, telefoniche ed elettriche;
in zona riservata ad altre categorie di veicoli;
in prossimità di cavi d’ormeggio in tensione.
E’ fatto assolutamente divieto a chiunque di depositare delle, carrelli, imbarcazioni di qualsiasi tipo e materiali di qualsiasi genere sulla banchine del porto, salvo che non sia stata concessa autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima. Qualora motivi di sicurezza lo richiedano e durante la stagione estiva, i varchi di accesso potranno essere chiusi al traffico a discrezione dell’Autorità Marittima Locale e potranno accedere in porto soltanto le persone autorizzate. Le sottoelencate Autorità possono accedere in porto, per motivi inerenti la loro attività, senza la specifica autorizzazione o permesso ma soltanto previa esibizione di documento di riconoscimento od altro documento in regolare corso di validità, dal quale risulti la qualifica personale:
1. Autorità politiche istituzionali;
2. Diplomatici e addetti d’Ambasciata nonché appartenenti al Corpo Consolare;
3. Marittimi italiani e stranieri imbarcati su unità mercantili in sosta nel porto, purchè muniti di autorizzazione;
4. Personale addetto ai servizi portuali (art. 116 Cod. Nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 Cod. Nav.);
5. Titolari delle tessere di libero accesso nei porti nazionali rilasciate dal Ministero competente;
6. Giornalisti e reporters muniti di tessera d’iscrizione all’ordine;
7. Titolari e dipendenti di società/ditte concessionarie di beni demaniali marittimi con sede in porto ovvero di società/dittte con sede fuori dal porto autorizzate ad esercitare attività lavorativa in porto (ex. Art. 68 Cod. Nav) muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal titolare della ditta attestante la loro particolare qualità, vistato dall’Autorità Marittima;
8. Agenti raccomandatari marittimi e dipendenti di agenzie marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari muniti di attestazione del titolare della ditta di appartenenza, vistato dall’Autorità Marittima.

ARTICOLO 7

Nell’ambito portuale di Isola delle Femmine è vietato l’accesso e la sosta ai veicoli di qualsiasi specie ivi compresi i carrelli a due ruote o quattro non semoventi con esclusione di quelli di cui articolo 6.
Il Comune di Isola delle Femmine è onerato di posizionare idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente ordinanza, nonché di porre in essere le segnalazioni stradali orizzontali e verticali atte a consentire la visualizzazione di obblighi, divieti e limitazioni derivanti dalle norme contenute nella presente ordinanza. Altresì la medesima civica Amministrazione avrà cura di collocare apposito cartello in prossimità degli accessi al porto riportante il seguente avviso:
“ATTENZIONE – BANCHINE NON RECINTATE PROCEDERE CON PRUDENZA ED A PASSO D’UOMO IN PRESENZA DI SCARSA VISIBILITA – IL PORTO E’ AREA OPERATIVA OVE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA ED IL TRANSITO SONO CONSENTITI A RISCHIO E PERICOLO DEGLI INTERESSATI CON OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E SECONDO GLI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI IMPOSTE, RISULTANTI DALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLTANTO AI VEICOLI AUTORIZZATI A NORMA DELLA VIGENTE NORMATIVA”.

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI E DEL TRAFFICO

MARITTIMO

ARTICOLO 8

La destinazione delle banchine Operative del Porto di Isola delle Femmine è così disciplinata:
1) Le Banchine del molo di Sottoflutto e Levante, evidenziate in giallo nell’allegata
planimetria, sono destinate all’ormeggio delle unità da pesca iscritte nei registri delle navi Minori e Galleggianti tenuti dall’Ufficio Locale Marittimo di Isola delle Femmine, ad eccezione dei primi metri 20 a partire dalla testata, che dovrà essere riservato alle unità da diporto.
2) Il tratto della banchina Ponente, evidenziata in verde nell’allegata planimetria, è destinata per metri 8 a partire dalla testata all’ormeggio delle unità della Guardia Costiera o altre Forze di Polizia, i successivi 20 metri per unità da pesca iscritte e i restanti 30 metri destinati ad unità in transito e ad operazioni di alaggio e varo. Le unità in transito non potranno sostare per più di 24 ore salvo in presenza di avverse condizioni meteo marine e/o cause di forza maggiore previa autorizzazione dell’Autorità Marittima. Queste ultime all’arrivo dovranno comunicare, a mezzo VHF canale 16 o con modalità alternative, all’Ufficio Locale Marittimo di Isola delle Femmine (tel. 091/8677775) o alla Capitaneria di Porto di Palermo (tel. 091/6043110), le seguenti informazioni:
􀂾 tipo e nome della nave;
􀂾 Numero ed Ufficio di Iscrizione;
􀂾 T.S.L.;
􀂾 Porto di provenienza e di destinazione;
􀂾 Numero membri equipaggio e passeggeri;
􀂾 Ora di arrivo e di prevista partenza.
3) La banchina denominata “Pescheria” è anch’essa destinata all’ormeggio delle unità da pesca iscritte nei registri delle navi Minori e Galleggianti tenuti dall’Ufficio Locale Marittimo di Isola delle Femmine. Nei tratti laterali della suddetta banchina, inoltre, è vietato l’ormeggio per consentire alle suddette unità da pesca le operazioni di imbarco/sbarco in banchina dei prodotti della pesca presso i locali comunali ivi esistenti ed autorizzati a tale scopo dalla Autorità Sanitaria, l’imbarco/sbarco di persone a bordo di unità da diporto nonché garantire un agevole utilizzo dei limitrofi scali di alaggio in caso di necessità.
4) Il tratto di banchina sopraflutto è destinata ad ormeggio natanti da diporto ad eccezione del tratto in testata esteso per metri 20 dove verrà realizzato un distributore carburante;
5) L’ormeggio alle suddette banchine, tranne espressa autorizzazione dell’Autorità Marittima, è consentito soltanto di punta.
L’autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze di traffico, si riserva la facoltà di assegnare di volta in volta i posti d’ormeggio senza tenere conto della destinazione delle banchine stabilita dal presente articolo. 6) E’ tassativamente vietato alle unità di qualunque tipo di occupare indebitamente i posti di ormeggio assegnati ai sensi del presente articolo nonché ormeggiarsi o sostare alla ruota senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità marittima locale.

ARTICOLO 9

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre che essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose incorrono, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Per quanto attiene specificatamente le contravvenzioni alle norme in materia di sosta in ambito portuale come definite dal precedente articolo 10, i contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti:
ai sensi dell’art. 1174 - comma II°- del Codice della Navigazione per tutte quelle ipotesi di fermata e sosta, specificate al precedente articolo 10, in zone portuali operative (lungo i cigli banchina, i moli, i pontili, in prossimità di prese d’acqua, telefoniche ed elettriche, in prossimità di cavi d’ormeggio in tensione), con la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 309,00;
ai sensi dell’articolo 6 comma 14 del codice della strada (sosta vietata nell’area portuale in violazione all’ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Palermo) sanzione amministrativa da Euro 33,60 a Euro 137,55;
ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del Codice della Strada (violazione dell’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Palermo) : sanzione amministrativa da Euro 68,25 a Euro 275,10;
gli importi di cui sopra sono soggetti a variazioni di legge.”

ARTICOLO 10

Le ordinanze 58 /02 e 17/03 sono abrogate dalla presente ordinanza. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.---
Palermo, 28 marzo 2008
f.to IL COMANDANTE
C.A.(CP) Ferdinando LAVAGGI



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*C.V. Dott. Croce Antonio Responsabile Settore Vigilanza (Polizia Municipale).
*C.V. Sig. Tricoli Antonino Responsabile Settore Attività Produttive, Tributi ed Acquedotto














BOLOGNA, COMITATO SAN PIETRO, CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE, Cooperative, CUTINO, D'ANGELO, FONDALI MARINI, LUCIDO, pescatori, PORTO, PORTOBELLO, RISERVA DI CAPO GALLO, RUBINO, SCAVARELLI
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