martedì 26 aprile 2011

C o r t e d e i C o n t i Deliberazione n. 6/2008

C o r t e d e i C o n t i Deliberazione n. 6/2008

Caricato da isolapulita

INCARICHI DIRIGENZIALI A LAVORATORI PRECARI
Caricato da isolapulita

LA CGIL DIFFIDA IL PROFESSORE PORTOBELLO
Caricato da isolapulita

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PERSONALE E SERVIZI
Caricato da isolapulita




C o r t e d e i C o n t i Deliberazione n. 6/2008

Orbene, in ordine all’affidamento di incarichi e consulenze esterne, una costante
e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato una serie di
principi generali (di cui la recente normativa è sostanzialmente esplicazione) la
cui violazione può comunque determinare responsabilità amministrativo contabile
per danno erariale.
A titolo esemplificativo si riportano i principali criteri generali di valutazione della
legittimità dei suddetti incarichi e consulenze desumibili dalla giurisprudenza
contabile sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale:
a) i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere
attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze
ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e
conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono, nella
maniera più assoluta, riscontrare nell’apparato amministrativo;
b) l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività
continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al
momento del conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto
espresso;
c) l’incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità,
dovendosi, altresì, dimostrare l’impossibilità di adeguato assolvimento
dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo;
d) l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare
surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto
consentito dalla legge;
e) il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività
svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
f) l’atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di
consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
g) l’organizzazione dell’amministrazione deve essere comunque caratterizzata
dal rispetto dei principi di razionalizzazione (senza duplicazione di funzioni e
senza sovrapposizione dell’incarico all’attività ed alla gestione amministrativa),
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dalla migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane, nonché per
l’economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e per il
prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato;
h) l’incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare un
evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che
presuppone la previa ricognizione e certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli
organici delle specifiche professionalità richieste;
i) i criteri di conferimento non devono essere generici, perché la genericità
non consente un controllo sulla legittimità dell’esercizio dell’attività
amministrativa di attribuzione degli incarichi.
In ordine agli adempimenti in materia attualmente disposti dal legislatore, si
ricorda che i commi 9 e 10 dell’art.1 della legge finanziaria 2006 (legge
23.12.2005, n.266) hanno introdotto, a decorrere dal 1.1.2006, un limite alla
spesa annua delle pubbliche amministrazioni (pari al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2004)1 per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni (comma
9) e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
(comma 10). Espressamente è stabilito (comma 12) che le predette disposizioni
non si applicano a Regioni, enti locali ed enti del S.S.N. (anche in osservanza ai
principi espressi dalla sentenza della Corte cost. n.417/2005). Parimenti (ai
sensi del comma 64) non si applicano a tali enti le disposizioni relative alla
automatica riduzione del 10% (per il triennio 2006-2008), rispetto agli importi
risultanti al 30.9.2005, delle indennità, dei compensi e delle retribuzioni per
incarichi di consulenza (commi 56 e 57) ed agli organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazioni ed organi collegiali (commi 58 e 59).
E’ stato, poi, disposto (dal comma 173) che gli atti di spesa relativi ai commi 9,
10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni nonché
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) devono
essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti per l’esercizio del
controllo sulla gestione, ma solo nel caso di superamento dell’importo di 5.000
euro.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione
n.4/AUT/2006 del 17.2.2006, ha approvato le “Linee guida per l’attuazione
dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il
2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali” precisando quanto segue:
1 Limite che è stato portato al 40% dall’art.27 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge
4.8.2006, n. 248.
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a) l’obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e
agli enti locali2, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia
degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in
questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore
precettivo si esaurisce nell’esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;
b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d’impegno o di autorizzazione e gli
atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
c) l’obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto
comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i
5.000 euro;
d) l’obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non
più vigente, a far data dal 1.1.2006, comma 42 dell’art.1 della legge n.
311/2004 (legge finanziaria per il 2005);
e) la trasmissione deve avvenire alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per l’esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con
le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo.
Ulteriori norme in materia sono state emanate con la legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria per il 2008) che ha disposto:
- all’art. 3, comma 54 (di modifica dell’art.1, comma 127, della legge
n.662/1996), che le PP.AA. che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, devono
pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;
- al comma 55, che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o
di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può
avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico EE.LL. di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- al comma 56, che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 devono essere fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
2 E, quindi, di conseguenza deve ritenersi si applichi anche agli enti del S.S.N.
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collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all’amministrazione. Con il medesimo regolamento deve essere fissato il limite
massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di
incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del predetto comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale;
- al comma 57, che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 devono
essere trasmesse, per estratto, alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione;
- al comma 76 viene stabilito che, al comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001,
le parole: “di provata competenza” vengano sostituite dalle seguenti: “di
particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Dunque tutte le PP.AA.
possono ora conferire incarichi esterni solo a soggetti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria (con l’eccezione – disposta da comma 77- degli
organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione nonché dei nuclei di
monitoraggio degli investimenti). Pertanto l’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001, come modificato dall’articolo 32 del D.L. n. 233/2006, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2006, nonché da ultimo dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevede che, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: l'oggetto della prestazione
deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve
essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione3.
TUTTO CIÒ PREMESSO
3 Si riporta, di seguito, il testo dei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 come sostituiti dall’art. 32 del D.L. n. 233/2006, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2006.
“6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, si adeguano ai principi di cui al comma 6”.
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la Sezione segnala che, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, tutte
le pubbliche amministrazioni aventi sede in Basilicata dovranno continuare, ai
sensi del citato comma 173 dell’art.1 della legge n.266/2005, a trasmettere
tempestivamente a questa Sezione regionale di controllo gli atti di spesa di cui ai
commi 9, 10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti
esterni nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza) esclusivamente, si ripete, nel caso di superamento dell’importo
di 5.000 euro. La lettera di trasmissione di atti di conferimento di incarichi di
collaborazione esterna o di consulenza successivi al 1.1.2008 dovrà, però,
riportare anche l’indicazione del sito Web (e della data) ove si è provveduto alla
pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007.
A tale indicazione (circa il sito Web), le Province di Potenza e di Matera, i comuni
e le comunità montane devono (ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n.
244/2007) aggiungere, sempre nella lettera di trasmissione (che, ugualmente,
avverrà solo nel caso di superamento dell’importo di 5.000 euro), esplicita
attestazione che il predetto conferimento rientra nell’ambito dello specifico
programma preliminarmente approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, lettera b), del T.U.EE.LL. e che il conferimento stesso è pure conforme
al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (emanato ai sensi
dell’articolo 89 del T.U.EE.LL.) come modificato ai sensi dell’art. 3, comma 56,
della legge n. 244/2007, riportando altresì gli estremi della intervenuta
trasmissione dell’estratto del predetto regolamento a questa Sezione regionale di
controllo (come richiesto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007). Pare
del tutto evidente, pertanto, come non sia possibile conferire legittimamente
(pur nel rispetto - che deve sempre essere assicurato – delle disposizioni e dei
principali criteri generali di valutazione della legittimità dell’affidamento prima
richiamati) alcuno dei predetti incarichi prima dei prescritti adempimenti
(approvazione del programma e emanazione della modifica del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
TANTO CONSIDERATO


IL NEPOTISMO E' REATO
La Suprema Corte, annullando una sentenza d'Appello, ha ordinato un nuovo rinvio a giudizio per tre amministratori, spiegando che ‘in tema di corruzione, l’atto d’ufficio, oggetto di mercimonio, non va inteso in senso formale, in quanto deve comprendere qualsiasi comportamento che comunque violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione’”

Caricato da isolapulita


4. L’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione

Le disposizioni della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) in materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione sono contenute nei commi 18, 54, 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della medesima legge.

4.1 La pubblicazione dei provvedimenti di affidamento di incarichi esterni

I commi 18 e 54 concernono gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi ai soggetti esterni.
In particolare, procedendo con ordine, secondo il disposto di cui al comma 18: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante” .
Il successivo comma 54, poi, modifica l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”
In relazione a quest’ultima previsione si ritiene che vada effettuata la pubblicazione dei provvedimenti di affidamento dell’incarico emanati a decorrere dal 1 gennaio 2008 e non anche i provvedimenti relativi ad anni precedenti per i quali si procede alla liquidazione del relativo importo nel 2008.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di pubblicazione sul web, si consiglia agli Enti, considerando anche la rilevanza delle sanzioni connesse al mancato adempimento dell’obbligo, di garantire la massima trasparenza e consultabilità delle informazioni.


4.2 Gli atti propedeutici all’affidamento degli incarichi esterni: il programma del Consiglio ed il Regolamento della Giunta

I successivi commi 55, 56 e 57 introducono nuovi adempimenti propedeutici all’affidamento degli incarichi a soggetti esterni.
Secondo il disposto di cui al comma 55, l’attribuzione di incarichi studio o di ricerca, ovvero di consulenze, da parte degli enti locali può avvenire solo previa adozione di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Molto utile, ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi per i quali sussiste l’obbligo di inserimento nell’ambito del programma consiliare è la distinzione operata dalla Corte dei Conti nella Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05.
Secondo la Corte, infatti, “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal d.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio,nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.
Il contenuto degli incarichi (…) coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile”.

Il Consiglio deve quindi programmare incarichi di studio ricerca e consulenza a prescindere dalla forma contrattuale adottata per il conferimento degli stessi; conta l’oggetto prestazione.
Tutti gli incarichi ovviamente saranno ricondotti ad una delle tipologie previste dall'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001 (modificato dall'art. 32 del DL. 223/2006, convertito in L. 248/2006) secondo il quale le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali a esperti di provata esperienza, tramite:
a) contratti di lavoro autonomo professionale;
b) contratti di lavoro autonomo occasionale;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Il Programma Consiliare dovrà contenere indicazioni di carattere generale circa la tipologia di incarichi che l’Ente intende affidare in relazione ai vari settori organizzativi in cui è articolata la struttura amministrativa; è evidente che il consiglio comunale potrà esprimersi in modo compiuto e coerente solo ove detto programma sia la logica conseguenza di quanto risultante dagli altri atti di indirizzo approvati dal medesimo organo consiliare.
Nel predisporre il programma, pertanto, non si potrà prescindere da una visione completa di ciò che l’amministrazione intende realizzare, così come indicato sia in sede di predisposizione di bilancio con riferimento agli aspetti contabili, sia in sede di relazione previsionale e programmatica per ciò che attiene all’indicazione specifica dei programmi amministrativi. Il programma consiliare, quindi, dovrà fare riferimento alla descrizione dei diversi programmi/progetti riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica, congiuntamente al Bilancio Preventivo e agli obiettivi di gestione approvati dalla Giunta (con traduzione dei predetti nel PEG e in progetti di lavoro).

I successivi commi 56 e 57 prevedono che con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs n. 267/2000, di competenza della Giunta, siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Tali disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
Le disposizioni regolamentari, coerentemente con lo spirito della norma, dovranno essere finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento del numero e del costo complessivo degli stessi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane impiegate.
Le disposizioni regolamentari, quindi, disciplineranno le procedure di conferimento di incarichi individuali, a fronte di attivita' esercitabili in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, in particolare:
a) con soggetti esercenti attività professionale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
b) con soggetti esercenti attività autonoma o parasubordinata, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata da continuità della prestazione e un potere di direzione dell’amministrazione;
c) con soggetti esercenti attività autonoma, nell'ambito di rapporti di collaborazione occasionale.

Tali incarichi sono conferiti per lo svolgimento di attività professionali, di studio, di ricerca, e di consulenza, finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione; si ritengono esclusi dall’ambito di disciplina regolamentare, in quanto comunque autorizzabili, gli incarichi da conferire in esecuzione di adempimenti obbligatori per legge, oltre che per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, consistenti in prestazioni altamente qualificate di natura autonoma, prescritte dalla legge, non fungibili, contingenti e non facoltative ovvero caratterizzate dalla necessità di continuità (es. Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 626/94).
Si ritiene invece opportuno inserire nel Regolamento anche gli incarichi che rientrano nell’ambito di disciplina del Codice LL.PP- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -, facendo riferimento, per l'iter procedurale da porre in essere, alle specificita' previste da tali norme specialistiche settoriali.

A decorrere dal 1 gennaio 2008, l’affidamento di incarichi ex novo non potrà che avvenire previa adozione dei sopra menzionati atti; ovviamente gli incarichi affidati prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 continuano a mantenere la loro efficacia fino alla naturale scadenza.
Si fa presente, inoltre, che la disciplina degli incarichi a soggetti esterni costituisce una disciplina distinta rispetto alla disciplina delle forme contrattuali flessibili di cui al comma 79 dell’articolo 3 della legge Finanziaria in commento; pertanto, agli incarichi a soggetti esterni non si applicano le limitazioni temporali ivi previste.


4.3 I requisiti dei soggetti affidatari degli incarichi

Sempre in tema di incarichi, il successivo comma 76 della legge in esame modifica il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001, alla luce di tale modifica il requisito minimo per l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni è costituito dalla specializzazione universitaria.
Si rammenta che tale disposizione, come tutte le disposizioni di cui al citato comma 6 dell’articolo 7 costituiscono principi per le autonomie locali che, a norma del successivo comma 6 ter, dovranno adeguarvisi in sede regolamentare. In tale sede quindi gli Enti, articoleranno, in relazione alle specifiche esigenze organizzative, il livello di specializzazione universitaria richiesta a seconda della tipologia di incarico e coerentemente con i fabbisogni dell’Ente.


C o r t e d e i C o n t i Deliberazione n. 6/2008

……………………Orbene, in ordine all’affidamento di incarichi e consulenze esterne, una costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato una serie di principi generali (di cui la recente normativa è sostanzialmente esplicazione) la cui violazione può comunque determinare responsabilità amministrativo contabile per danno erariale.
A titolo esemplificativo si riportano i principali criteri generali di valutazione della legittimità dei suddetti incarichi e consulenze desumibili dalla giurisprudenza
contabile sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale:
a) i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere
attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze
ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e
conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono, nella
maniera più assoluta, riscontrare nell’apparato amministrativo;
b) l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività
continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al
momento del conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto
espresso;
c) l’incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità,
dovendosi, altresì, dimostrare l’impossibilità di adeguato assolvimento
dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo;
d) l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare
surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;
e) il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività
svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
f) l’atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di
consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
g) l’organizzazione dell’amministrazione deve essere comunque caratterizzata
dal rispetto dei principi di razionalizzazione (senza duplicazione di funzioni e
senza sovrapposizione dell’incarico all’attività ed alla gestione amministrativa),
4
dalla migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane, nonché per
l’economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e per il
prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato;
h) l’incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare un
evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che
presuppone la previa ricognizione e certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli
organici delle specifiche professionalità richieste;
i) i criteri di conferimento non devono essere generici, perché la genericità
non consente un controllo sulla legittimità dell’esercizio dell’attività
amministrativa di attribuzione degli incarichi.
In ordine agli adempimenti in materia attualmente disposti dal legislatore, si
ricorda che i commi 9 e 10 dell’art.1 della legge finanziaria 2006 (legge
23.12.2005, n.266) hanno introdotto, a decorrere dal 1.1.2006, un limite alla
spesa annua delle pubbliche amministrazioni (pari al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2004)1 per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni (comma
9) e per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
(comma 10). Espressamente è stabilito (comma 12) che le predette disposizioni
non si applicano a Regioni, enti locali ed enti del S.S.N. (anche in osservanza ai
principi espressi dalla sentenza della Corte cost. n.417/2005). Parimenti (ai
sensi del comma 64) non si applicano a tali enti le disposizioni relative alla
automatica riduzione del 10% (per il triennio 2006-2008), rispetto agli importi
risultanti al 30.9.2005, delle indennità, dei compensi e delle retribuzioni per
incarichi di consulenza (commi 56 e 57) ed agli organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazioni ed organi collegiali (commi 58 e 59).
E’ stato, poi, disposto (dal comma 173) che gli atti di spesa relativi ai commi 9,
10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni nonché
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) devono
essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti per l’esercizio del
controllo sulla gestione, ma solo nel caso di superamento dell’importo di 5.000
euro.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n.4/AUT/2006 del 17.2.2006, ha approvato le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali” precisando quanto segue:
1 Limite che è stato portato al 40% dall’art.27 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge 4.8.2006, n. 248.
5
a) l’obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e
agli enti locali2, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell’esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;
b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d’impegno o di autorizzazione e gli
atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
c) l’obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto
comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i
5.000 euro;
d) l’obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non
più vigente, a far data dal 1.1.2006, comma 42 dell’art.1 della legge n.
311/2004 (legge finanziaria per il 2005);
e) la trasmissione deve avvenire alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per l’esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con
le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo.
Ulteriori norme in materia sono state emanate con la legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria per il 2008) che ha disposto:
- all’art. 3, comma 54 (di modifica dell’art.1, comma 127, della legge n.662/1996), che le PP.AA. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, devono pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;
- al comma 55, che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o
di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico EE.LL. di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- al comma 56, che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 devono essere fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
2 E, quindi, di conseguenza deve ritenersi si applichi anche agli enti del S.S.N.
6
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all’amministrazione. Con il medesimo regolamento deve essere fissato il limite
massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di
incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del predetto comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale;
- al comma 57, che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 devono
essere trasmesse, per estratto, alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione;
- al comma 76 viene stabilito che, al comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001,
le parole: “di provata competenza” vengano sostituite dalle seguenti: “di
particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Dunque tutte le PP.AA.
possono ora conferire incarichi esterni solo a soggetti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria (con l’eccezione – disposta da comma 77- degli
organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione nonché dei nuclei di
monitoraggio degli investimenti). Pertanto l’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001, come modificato dall’articolo 32 del D.L. n. 233/2006, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2006, nonché da ultimo dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevede che, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: l'oggetto della prestazione
deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve
essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
3.
TUTTO CIÒ PREMESSO
3 Si riporta, di seguito, il testo dei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 come sostituiti dall’art. 32 del D.L. n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.
“6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si adeguano ai principi di cui al comma 6”.
7
la Sezione segnala che, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, tutte
le pubbliche amministrazioni aventi sede in Basilicata dovranno continuare, ai
sensi del citato comma 173 dell’art.1 della legge n.266/2005, a trasmettere tempestivamente a questa Sezione regionale di controllo gli atti di spesa di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti
esterni nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza) esclusivamente, si ripete, nel caso di superamento dell’importo
di 5.000 euro. La lettera di trasmissione di atti di conferimento di incarichi di
collaborazione esterna o di consulenza successivi al 1.1.2008 dovrà, però,
riportare anche l’indicazione del sito Web (e della data) ove si è provveduto alla
pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007.
A tale indicazione (circa il sito Web), le Province di Potenza e di Matera, i comuni
e le comunità montane devono (ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n.
244/2007) aggiungere, sempre nella lettera di trasmissione (che, ugualmente,
avverrà solo nel caso di superamento dell’importo di 5.000 euro), esplicita
attestazione che il predetto conferimento rientra nell’ambito dello specifico
programma preliminarmente approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, lettera b), del T.U.EE.LL. e che il conferimento stesso è pure conforme
al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (emanato ai sensi
dell’articolo 89 del T.U.EE.LL.) come modificato ai sensi dell’art. 3, comma 56,
della legge n. 244/2007, riportando altresì gli estremi della intervenuta
trasmissione dell’estratto del predetto regolamento a questa Sezione regionale di
controllo (come richiesto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007). Pare
del tutto evidente, pertanto, come non sia possibile conferire legittimamente
(pur nel rispetto - che deve sempre essere assicurato – delle disposizioni e dei
principali criteri generali di valutazione della legittimità dell’affidamento prima
richiamati) alcuno dei predetti incarichi prima dei prescritti adempimenti
(approvazione del programma e emanazione della modifica del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).


Nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) sono contenute alcune
disposizioni che incidono significativamente sullo sviluppo dei processi di
affidamento di incarichi professionali e consulenze.
Le principali innovazioni riguardano la disciplina generale per il conferimento
degli incarichi professionali, dettata dall’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001
e da alcune disposizioni di leggi statali (es. art. 1, comma 127 della legge n.
662/1996) ad essa collegate: vengono ad essere stabiliti presupposti soggettivi
per l’affidamento più rilevanti e particolari condizioni di efficacia dei contratti,
nonché precisi adempimenti necessari per la corresponsione dei compensi agli
incaricati.
Altre consistenti innovazioni sono invece riferite (art. 3, commi 55, 56 e 57
della legge n. 244/2007) ai soli Enti Locali, i quali devono necessariamente
regolare i quadri criteriali ed i percorsi di affidamento di incarichi e di
consulenze.
Riferimento
Art. 7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001
Sviluppi operativi
Presupposti soggettivi per il conferimento di incarichi professionali.
In base alla modifica apportata dall’art. 3, comma 76 della legge n. 244/2007, gli incarichi professionali di lavoro autonomo (incarichi a professionisti, incarichi ad altri lavoratori autonomi con partita IVA, incarichi di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative) possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
Riferimento
Art. 3, comma 56 legge n. 244/2007
Sviluppi operativi
Presupposti criteriali e di macro-dimensionamento economico per il conferimento di incarichi professionali e di consulenze.
Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con lo stesso regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in
violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Riferimento
Art. 3, comma 57 legge n. 244/2007
Sviluppi operativi
Conformità del quadro criteriale da applicare per il conferimento di incarichi professionali e consulenze.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 della legge n. 244/2007 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Riferimento
Art. 3, comma 55 legge n. 244/2007
Sviluppi operativi
Presupposti programmatori e di dimensionamento economico annuale per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, nonché di consulenze.
L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Riferimento
Art. 3, comma 18 legge n. 244/2007
Sviluppi operativi
Condizioni di efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza.
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
Riferimento
Art. 1, comma 127 legge n. 662/1996
Sviluppi operativi
Condizioni per la corresponsione dei compensi per incarichi di consulenza, professionali o di collaborazione.
In base alla modifica apportata alla disposizione della legge n. 662/1996 dall’art. 3, comma 54 della legge n. 244/2007 le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza
per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale del dirigente preposto.



Comitato Cittadino Isola Pulita
http://liberaisoladellefemmine.blogspot.com/2008/03/indagati-per-abuso-dufficio-per.html

BOLOGNA,croce,CUTINO,DIMISSIONI DI PORTOBELLO,IMPASTATO,ISOLA DELLE FEMMINE,lo monaco,LO PICCOLO,MINAGRA,RISO,SCAFIDI

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